COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Verbano Calcio Camp. Ecc. Gir. A Gara Verbano Calcio/Cinisellese del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Verbano Calcio Camp. Ecc. Gir. A Gara Verbano Calcio/Cinisellese del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008 La società VERBANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCELLO ALBINO per 4 GARE, lamentando che, diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, detto calciatore, non avrebbe colpito con un pugno nessun calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e non può certamente essere ritenuta idonea a confutare il contenuto del referto redatto dal direttore di gara dal quale emerge che il calciatore sanzionato, sul finire della gara in oggetto, è stato espulso per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario. Nel medesimo referto è altresì indicato che il sig. ALBINO, immediatamente dopo l’espulsione, ha inseguito e colpito alla nuca con ulteriore pugno un altro calciatore avversario. Ciò posto, si osserva che il comportamento del tesserato sanzionato, così come descritto nel referto arbitrale, giustifichi pienamente la sanzione comminata dal GS che appare congrua e meritevole di ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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