COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Vighignolo Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara Baranzatese/Vighignolo del 14/12/2008 C.U. n.26 del CRL datato 15/01/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Vighignolo Camp. 1^ Cat. Gir. M
Gara Baranzatese/Vighignolo del 14/12/2008
C.U. n.26 del CRL datato 15/01/2009
La società VIGHIGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara, lamentando che la stessa si sarebbe regolarmente conclusa e che le annotazioni sul referto arbitrale circa la sospensione sarebbero maturate in circostanze a dir poco anomale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, esaminate anche le contro deduzioni della società BARANZATESE si evince inequivocabilmente che la gara è stata interrotta e perciò sospesa con tre minuti di anticipo rispetto alla sua naturale fine in quanto l’arbitro è stato colto da un malore.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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