COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Sagnino Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Sagnino/Concagnese del 21/12/2008 C.U. n.22 della Delegazione di COMO datato 02/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Sagnino Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Sagnino/Concagnese del 21/12/2008 C.U. n.22 della Delegazione di COMO datato 02/01/2009 La società SAGNINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la perdita della gara a carico della reclamante per 0-3; la squalifica del calciatore MUSTICO Bruno per 4 GARE; dei calciatori SALVIONI Francesco, PATRUNO Davide, MARRAZZA Antonio, CAPPELLI Maurizio, GALEAZZI Mattia, FRANCESCHI Marco e MAZZOLENI Giovanni per 2 GARE; dell’allenatore MALACARNE Maurizio sino al 31/01/2009 e inflitto l’ammenda di Euro 100,00 , lamentando che il referto arbitrale riporta episodi diversi da quanto avvenuto in campo e che la situazione non era tale da giustificare la sospensione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che è stata data regolare comunicazione alla società avversaria, sentita la reclamante, sentito l’arbitro per ulteriori chiarimenti, rileva: il rapporto del direttore di gara descrive con sufficiente precisione quanto avvenuto sul terreno di gioco, indicando il comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti. Inoltre l’arbitro, sentito da Questa Commissione, ha confermato il contenuto del rapporto, precisando si aver segnalato la sospensione della gara con il triplice fischio. Come noto il referto arbitrale costituisce piena prova privilegiata di quanto accade sul terreno di gioco e, pertanto, non può trovare accoglimento la diversa versione dei fatti fornita dalla reclamante. In relazione all’oggetto del reclamo sono inammissibili le richieste che riguardano le squalifiche dei calciatori: SALVIONI, PATRUNO, MARRAZZA, CAPPELLI, GALEAZZI, FRANCESCHI e MAZZOLENI ai sensi dell’art.45, 3° Comma lett. a del CGS. Appaiono adeguate le sanzioni inflitte al calciatore MUSTICO, all’allenatore MALACARNE e l’ammenda alla società. Del tutto conforme alla norma appare la decisione del GS di comminare la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società, essendo le stesse, attraverso i propri tesserato, responsabili della sospensione della gara poiché la stessa non poteva proseguire per carenza del numero minimo di calciatori, dovendo il diretto di gara, espellere 8 giocatori per ciascuna squadra. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE la parte del reclamo relativa ai calciatori: SALVIONI, PATRUNO, MARRAZZA, CAPPELLI, GALEAZZI, FRANCESCHI e MAZZOLENI. RIGETTA nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Tassa incamerata.
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