COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Nova United COPPA ITALIA CALCIO A5 FEMMINILE Gara Kick Off C5 Femminile/Nova United del 06/01/2009 C.U. n.26 del CRL datato 23/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Nova United COPPA ITALIA CALCIO A5 FEMMINILE Gara Kick Off C5 Femminile/Nova United del 06/01/2009 C.U. n.26 del CRL datato 23/01/2009 La società NOVA UNITED ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-6, lamentando che siccome il 06/01/2009 si verificava una abbondante nevicata che ha seriamente compromesso la viabilità nel territorio in cui dimorano le calciatrici della reclamante e vi sarebbe stata una causa di forza maggiore per disputare la gara. La reclamante evidenzia di aver segnalato le problematiche al responsabile delegato del calcio a 5, che invece riteneva possibile la disputa della gara. Che, comunque, a parere della reclamante vi erano ragioni di opportunità e necessità per spostare la data della gara. Sulla scorta delle proprie argomentazioni ha chiesto la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società KICK OFF in data 20/01/2009 ha fatto pervenire le proprie deduzioni, evidenziando la presenza delle proprie calciatrici presso il terreno di gioco unitamente ai calciatori che hanno disputato nel medesimo luogo altre gare. Rilevato che il CRL aveva deciso di disputare comunque le gare. Rilevato che la società NOVA UNITED pacificamente non è presentata sul terreno di gioco; ciò premesso si ritiene del tutto giusta e meritevole di conferma la delibera emessa dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it