COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS San Giovanni Bosco Torneo Pulcini Gara Campagnola Don Bosco Lissone/GSSG Bosco Ceredo del 06/12/2008 C.U. n.19 della Delegazione di MONZA datato 18/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS San Giovanni Bosco Torneo Pulcini Gara Campagnola Don Bosco Lissone/GSSG Bosco Ceredo del 06/12/2008 C.U. n.19 della Delegazione di MONZA datato 18/12/2008 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.19 datato 18/12/2008 della Delegazione di MONZA e che il reclamo come si evince dalla data esposta sul fax (05/02/2009) ore 16.22 data 05/02/2009 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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