COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Orat. S. Francesco Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Orat. S. Francesco/Pol. Airoldi del 20/12/2008 C.U. n.28 della Delegazione di LEGNANO datato 29/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Orat. S. Francesco Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Orat. S. Francesco/Pol. Airoldi del 20/12/2008 C.U. n.28 della Delegazione di LEGNANO datato 29/01/2009 La società ORAT. S. FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; lamentando che, diversamente da quanto indicato dal GS, nel corso della partita in oggetto non sarebbero stati utilizzati 6 calciatori fuori quota bensì solo 5, in quanto la sostituzione del n.8 con il n.17 (fuori quota) non sarebbe stata effettuata dalla reclamante ma dalla squadra avversaria. Sempre a dire della società S. FRANCESCO il calciatore fuori quota con la maglia n.17 non sarebbe mai entrato in campo nella gara in questione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è riportato che la reclamante, al 25’ del 2^ T ha sostituito il calciatore n.8 con il n.17. Rilevato altresì che l’arbitro ha confermato la correttezza di tale annotazione sia per iscritto che verbalmente, allorquando è stata contattata Questa Commissione per avere ulteriori chiarimenti. Ciò posto, deve necessariamente concludersi, ai fini che qui interessa, che risulta provato che il calciatore fuori quota con la maglia n.17 è entrato in campo nel corso della gara in esame e che, pertanto, nell’ambito della stessa la reclamante ha utilizzato 6 calciatori fuori quota. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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