COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Luino FBC 1910 Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara Union Villa Cassano/Luino del 24/01/2009 C.U. n.29 del CRL datato 05/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Luino FBC 1910 Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara Union Villa Cassano/Luino del 24/01/2009 C.U. n.29 del CRL datato 05/02/2009 La società LUINO 1910 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 perché responsabile della rissa scatenata in campo; inibito il dirigente accompagnatore Tiziano CIPOLLA sino al 18/02/2009, lamentando che le sanzioni inflitte sono prive di giustificazione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termine regolamentari, rileva: 1) quanto alla sanzione adottata nei confronti della società LUINO, il reclamo va considerato inammissibile in quanto il ricorso che impugna la decisione del GS è sottoscritto da persona, Tiziano CIPOLLA, che risulta non possedere il potere di rappresentare la società LUINO FBC 1910. 2) quanto alla sanzione adottata nei confronti di Tiziano CIPOLLA, intendendosi il ricorso presentanto personalmente dallo stesso interessato, risulta ammissibile, valutato nel merito, si rileva: dal referto arbitrale, non risulta alcun comportamento riferito specificatamente al CIPOLLA, che possa essere censurato, quindi idonea a giustificare un provvedimento disciplinare a suo carico. Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto in proprio dal sig. Tiziano CIPOLLA ANNULLA l’inibizione inflitta dal GS al dirigente accompagnatore sig. Tiziano CIPOLLA. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto dalla società LUINO FBC 1910, inoltre si addebita a carico della stessa la tassa reclamo, se non versata.
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