COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Menaggio Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Menaggio/Ardor Lazzate del 15/02/2009 C.U. n.31 del CRL datato 19/02/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Menaggio Camp. 1^ Cat. Gir. B
Gara Menaggio/Ardor Lazzate del 15/02/2009
C.U. n.31 del CRL datato 19/02/2009
La società MENAGGIO ed in proprio i calciatori PIERLUIGI SILVESTRO e CARLO LOCATELLI hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PIERLUIGI SILVESTRO sino al 19/05/2010 e CARLO LOCATELLI per 8 gare, lamentando che: per quanto riguarda il LOCATELLI non si sarebbe reso responsabile di nessuno dei fatti che gli sono stati contestati, bensì lo stesso si sarebbe limitato a chiedere conto al direttore di gara del suo mancato intervento a seguito di un pugno che avrebbe ricevuto da un avversario. Sia la società sia il calciatore chiedono, pertanto, che la sanzione disposta a carico del LOCATELLI sia annullata. Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore SILVESTRO i reclamanti negano i fatti ascritti al calciatore sanzionato evidenziando che lo stesso, avendo assistito al presunto pugno sferrato al proprio compagno da parte di un avversario, si sarebbe limitato, in maniera ironica e non offensiva, a chiedere al direttore di gara le ragioni del mancato intervento a tutela del compagno di squadra. I reclamanti chiedono, di conseguenza, una considerevole riduzione della sanzione se non addirittura la revoca.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza possibilità di dubbio alcuno, che il calciatore LOCATELLI (capitano) al temine della gara si avvicinava all’arbitro e lo spingeva violentemente apostrofandolo in maniera irriguardosa ed offensiva. Dall’analisi delle medesime fonti di prova, le uniche a cui può far riferimento la presente Commissione nel caso in esame, si rileva con chiarezza inequivocabile che il SILVESTRO si è resi responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Ciò nonostante, tenuto in considerazione gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure a carico di SILVESTRO. Merita, invece, sicura conferma la sanzione irrogata a carico del calciatore LOCATELLI.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Pierluigi SILVESTRO a tutto il 19/12/2009, conferma per il resto il provvedimento del GS disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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