COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Monguzzo Calcio Camp. Giov.mi Gir. A Gara Villa Romano’/Monguzzo Calcio del 14/02/2009 C.U. n.29 della Delegazione di COMO datato 19/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Monguzzo Calcio Camp. Giov.mi Gir. A Gara Villa Romano’/Monguzzo Calcio del 14/02/2009 C.U. n.29 della Delegazione di COMO datato 19/02/2009 La società MONGUZZO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Moreno ARONNE sino al 27/04/2009, chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti e come descritto nel referto arbitrale, rileva che il calciatore sanzionato in seguito ad una decisione del direttore di gara teneva un comportamento oltraggioso nei confronti dell’arbitro e, successivamente, scagliava volontariamente il pallone in direzione dello stesso senza però colpirlo. Tutto ciò premesso e ritenuto, visto il comportamento tenuto dal calciatore Moreno ARONNE, la squalifica inflitta dal GS appare congrua e merita la più ampia conferma. Pertanto, la Commissione Disciplinare Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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