COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Brugherese CGB Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Brugherese/CS Villanova del 01/03/2009 C.U. n.28 della Delegazione di MONZA datato 05/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Brugherese CGB Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Brugherese/CS Villanova del 01/03/2009 C.U. n.28 della Delegazione di MONZA datato 05/03/2009 La società BRUGHERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori CERIZZA DANIELE per 3 gare, PASTORI STEFANO per 4 gare e CIPOLLA STEFANO per 3 gare ed ha disposto l’ammenda a carico della reclamante di 150,00 Euro, lamentando che: tutte le sanzioni irrogate sarebbero eccessive in considerazione della realtà dei fatti così come concretizzatisi. Chiede di conseguenza in riforma di tutte le punizioni una riduzione conforme alla gravità dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che tutti i fatti contestati sia alla società BRUGHERESE sia ai calciatori sanzionati si sono concretizzati nei termini e con le modalità che legittimano adeguatamente i provvedimenti sanzionatori. In considerazione degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione e valutate singolarmente le diverse contestazioni appare equo e doveroso graduare tutte le sanzioni disposte in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’ammenda irrogata alla società ad Euro 50,00. La squalifica del calciatore CERIZZA DANIELE a 2 GARE; la squalifica del calciatore PASTORI STEFANO a 3 GARE e la squalifica del calciatore CIPOLLA STEFANO a 2 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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