COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Pogliano Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Pogliano/Garbagnate del 08/03/2009 C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Pogliano Camp. 2^ Cat. Gir. D
Gara Pogliano/Garbagnate del 08/03/2009
C.U. n.35 della Delegazione di LEGNANO datato 19/03/2009
La società POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea RANIERO fino al 30/06/2009, lamentando che la reazione per la quale veniva sanzionato si è, in effetti, verificata ma priva di quell’elemento di violenza sotteso al provvedimento adottato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo ammette che i fatti riportati nel referto arbitrale si sono effettivamente svolti come descritti. Il tesserato, espulso per doppia ammonizione con provvedimento tecnicamente ineccepibile, reagiva al provvedimento adottato nei suoi confronti calciando il pallone tra le gambe del direttore di gara. La Commissione Disciplinare ritiene di non ravvisare in tale atto, peraltro deprecabile, volontà di ledere alla persona dell’arbitro, il quale, peraltro, non ha riportato lesioni a seguito di tale atto. In considerazione delle modalità descritte, Questa Commissione ritiene, in parziale accoglimento del reclamo proposto:
DI RIDURRE
la squalifica del calciatore Andrea RANIERO a tutto il 09/05/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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