COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società INDOOR Livigno – Calcio a 5 Camp. Calcio A5 Serie C2 Gara Cometa/Livigno del 19/03/2009 C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società INDOOR Livigno – Calcio a 5 Camp. Calcio A5 Serie C2
Gara Cometa/Livigno del 19/03/2009
C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma V° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società FC INDOOR LIVIGNO abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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