COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Virtus Ozzero/Casei del 12/03/2009 C.U. n.32 della Delegazione di Pavia datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Virtus Ozzero/Casei del 12/03/2009 C.U. n.32 della Delegazione di Pavia datato 19/03/2009 La società VIRTUS OZZERO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito l’assistente Maurizio CORBELLA sino al 15/03/2011, lamentando che i fatti addebitati al proprio tesserato, in funzione di assistente dell’arbitro, si erano svolti diversamente rispetto alla ricostruzione fatta nel rapporto arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto del direttore di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Questa Commissione, sentito l’arbitro a chiarimenti, ha avuto conferma che l’intenzione del sig. CORBELLA, il quale impugnava la bandierina in quanto assistente dell’arbitro, una volta espulso dal terreno di gioco, è stata quella di voler colpire l’arbitro. Pur in assenza di conseguenze lesive sulla persona del direttore di gara, il gesto denota una condotta gravemente irriguardosa, aggravata dalle contemporanee espressioni offensive nei confronti dell’arbitro. La sanzione adottata dal GS appare congrua e conforme ai criteri normalmente adottati da questa Commissione in analoghe circostanze. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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