COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS. Mortara Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara Pro Melegnano/Mortara del 21/03/2009 C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS. Mortara Camp. Juniores Reg. Gir. B
Gara Pro Melegnano/Mortara del 21/03/2009
C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
La società MORTARA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Maurizio TEDESCO sino al 22/04/2009, lamentando che detta squalifica appare ingiusta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la squalifica comminata all’allenatore TEDESCO, è stata assunta con Comunicato n.36 del 26/03/2009. La misura di tale squalifica è inferiore ad un mese, estendendosi a tutto il 22/04/2009.
Il ricorso, a norma dell’art.45 comma 3 lett. B del CGS risulta quindi inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto,
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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