COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sporting Linate Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara US Sporting Linate/Real QCM del 25/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sporting Linate Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara US Sporting Linate/Real QCM del 25/02/2009 La società US SPORTING LINATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale le era stata comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di Euro 103,00 – CU n.30 - 30 BIS Comitato Reg. Lombardia del 12.2/05.3 del 2009 – lamentando che la decisione del GS era totalmente errata in quanto dopo aver chiesto, in accordo con la squadra avversaria, lo spostamento della gara dal 26.02.2009 al 25.02.2009 ore 18,30 non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito all’accoglimento di tale richiesta. Pertanto, la società reclamante riteneva correttamente che la richiesta di spostamento dalla data della gara dal 26.02 al 25.02 non era stata accolta. E’ per questo motivo – afferma la reclamante - che la propria squadra non si è presentata sul terreno di gioco in data 25.02.2009. Tale mancata presentazione della propria squadra sul terreno di gara, a dire della US SPORTING LINATE, è stato frutto di un mero disguido a lei non imputabile. Chiede quindi l’annullamento delle decisioni del GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal GS anche mediante invio dello stesso anche alla squadra avversaria, effettuate opportune indagini, osserva: La Commissione Disciplinare, dopo aver esperito opportune indagini, presso il Comitato Regionale Lombardia – Ufficio Programmazione Gare – ha accertato che in data 24.02.2009 il Comitato Regionale Lombardia ha inviato a tutte le società via e-mail gli elenchi delle gare dei recuperi delle 1°, 2°, 3° e 4° giornate di ritorno con relative variazioni richieste dalle società. In tale elenco, veniva espressamente indicato che la gara US SPORTING LINATE/REAL QCM si disputava in data 25.02.2009 ore 18,30 presso il Centro Sportivo P. Borsellino 1. I tecnici informatici del Comitato hanno confermato a Questa Commissione che tale e-mail è stata correttamente inviata all’indirizzo e.mail della US SPORTING LINATE ed è stata altresì consegnata alla casella di posta elettronica di quest’ultima. Era onere pertanto della società reclamante leggere la posta elettronica, così come hanno fatto sia la Real QCM, sia il direttore di gara tanto da presentarsi sul terreno di gara il giorno 25.02.2009 alle ore 18,30. Ne consegue che la mancata presenza della US SPORTING LINATE sul terreno di gioco per disputare la gara in data 25.02.2009 è imputabile alla US SPORTING LINATE stessa. Ne consegue che la decisione del GS è corretta e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare in riforma della decisione impugnata, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it