COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AICS OLMI Camp. Giov.mi REG. Gir. F Gara Fanfulla/Olmi del 08/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AICS OLMI Camp. Giov.mi REG. Gir. F Gara Fanfulla/Olmi del 08/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009 La società OLMI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’assistente dell’arbitro sig. Mauro SANTOBUONO sino al 15.03.2010 e irrogato l’ammenda alla medesima società di Euro 100,00=, lamentando che il SANTOBUONO non si sarebbe assolutamente reso responsabile dei fatti che gli sono stati contestati e si sarebbe limitato a liberarsi della bandierina lanciandola nel corridoio. La stessa bandierina a detta della reclamante avrebbe urtato prima contro una parete e poi avrebbe urtato la schiena del direttore di gara. Nulla argomentando circa l’ammenda inflitta alla società stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito l’arbitro a chiarimenti è emerso che il SANTOBUONO al termine della gara con l’asta della bandierina colpiva la testa dell’arbitro procurandogli un momentaneo dolore e una lieve confusione. In merito all’ammenda comminata alla società si rileva che per la condotta tenuta a fine gara dai calciatori e dai dirigenti della stessa appare del tutto legittima e doverosa. Tenuto conto, pertanto, degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare del tutto meritevole di conferma la pronuncia disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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