COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Giuseppe GILBERTI, Presidente della Soc. US PEDROCCA e della Soc. US PEDROCCA,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Giuseppe GILBERTI, Presidente della Soc. US PEDROCCA e della Soc. US PEDROCCA, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.5, comma 1 del CGS, con le aggravanti di cui all’art.5, comma 6 lett. c) e d), per avere, a mezzo di manoscritti indirizzati al Presidente Tavecchio presso il Comitato Regionale Lombardia, espresso frasi fortemente lesive della classe arbitrale, con affermazioni sfornite di alcun supporto probatorio e volta a mettere in dubbio la regolarità del campionato cui partecipata la Soc. US Pedrocca; • la soc. US PEDROCCA per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 e art.5, comma 2 del CGS per responsabilità diretta per in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente. Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato Giuseppe Gilberti, anche in rappresentanza della Società deferita ed il sig. Angelo Bracchi, assistente del Presidente Gilberti. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, nel corso della quale sono stati esposti gli elementi di responsabilità raccolti nella fase delle indagini ed è stata data lettura delle espressioni contestate, di cui agli ascritti a firma di Giuseppe Gilberti, è stata data la parola a quest’ultimo. Il deferito, dopo aver elogiato l’attività svolta dalla Società, ha dichiarato di avere percepito poco rispetto dagli Organi Federali e, pertanto, di aver scritto “a caldo” le frasi contestate; ha aggiunto che “oggi” probabilmente non scriverebbe le stesse cose. Dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni, il sig. Giuseppe Gilberti, anche in rappresentanza della Soc. US PEDROCCA, ha richiesto la definizione del procedimento ai sensi dell’art.23 CGS concordando con il Rappresentante della Procura Federale l’applicazione della pena nelle seguenti misure: per Giuseppe Gilberti mesi 2 e giorni 20 di inibizione; per la soc. US Pedrocca Euro 340,00 di ammenda. Nella quantificazione delle sanzioni è stato tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese in sede di udienza dal deferito Giuseppe Gilberti, pertanto non può trovare luogo, nel caso in specie, un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati applica 1. a Giuseppe Gilberti la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di inibizione; 2. alla Società US PEDROCCA la sanzione di Euro 340,00 di ammenda.
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