COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Lentatese Camp. Prom. Gir. B Gara Cascinamatese/Lentatese del 22/03/2009 C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ACD Lentatese Camp. Prom. Gir. B
Gara Cascinamatese/Lentatese del 22/03/2009
C.U. n.36 del CRL datato 26/03/2009
La società LENTATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Dario BORGHI sino al 20/05/2009 e il Tecnico Vittorio ERBA sino al 10/06/2009, lamentando che le squalifiche comminate sono eccessive in relazione al comportamento semplicemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il BORGHI e l’ERBA hanno ripetutamente insultato e minacciato l’arbitro.
Tale comportamento reiterato è avvenuto in un unico contesto. Pertanto, può essere sanzionato con minor rigore rispetto a quanto deciso dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Dario BORGHI sino al 05.05.2009 e dell’allenatore signor Vittorio ERBA sino al 26.05.2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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