COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Cavenago D’Adda Camp. Prom. Gir. E Gara Cavenago/Caravaggio del 05.04.2009 C.U. n.38 del CRL datato 09.04.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Cavenago D’Adda Camp. Prom. Gir. E Gara Cavenago/Caravaggio del 05.04.2009 C.U. n.38 del CRL datato 09.04.2009 La società CAVENAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Stefano RESTA fino al 30.09.2009, lamentando che l’entità della sanzione appare sproporzionata rispetto all’effettiva condotta tenuta dal proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore sanzionato, espulso dal terreno di gioco per frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, progressivamente, spingeva il direttore di gara, prima di recarsi negli spogliatoi porgeva la mano all’arbitro in segno di saluto, stringendola con forza sproporzionata al gesto inoltre insultava ripetutamente l’arbitro. Siffatto atteggiamento appare gravemente lesivo della figura del direttore di gara, oltre che intrinsecamente connotato da elementi di violenza. Gli elementi esposti in ricorso appaiono irrilevanti. Risulta, pertanto, adeguata la sanzione inflitta sino a tutto il 30.09.2009 dal GS, provvedimento che, conformandosi ai criteri adottati d Questa Commissione Disciplinare, si conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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