COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FORSEMPRONESE – avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Forsempronese – Imab Urbino del 6.10.2001. Campionato Regionale Juniores Gironea A. (C.U. n. 12 dell’ 11.10.2001).

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FORSEMPRONESE – avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Forsempronese – Imab Urbino del 6.10.2001. Campionato Regionale Juniores Gironea A. (C.U. n. 12 dell’ 11.10.2001). Reclama ritualmente la Pol. Forsempronese avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001 inflitta dal G.S. al proprio allenatore FACCHINI Franco, sostenendo che lo stesso, al termine della gara non ha tenuto un comportamento intimidatorio ma solo di prevenzione nei confronti di un giocatore della squadra avversaria che aveva assunto atteggiamenti irrazionali e che probabilmente il direttore di gara ha male interpretato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il referto precisando che il Facchini ha tenuto un comportamento censurabile per tutta la gara che ha avuto il suo epilogo nell’episodio verificatosi al termine della stessa e riportato nel referto. L A C O M M I S S I O N E Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata dei fatti accertati e che i fatti sono stati ulteriormente precisati dal direttore di gara; ritenuta altresì congrua la sanzione inflitta in relazione a quanto accertato ed addebitato; D E C I D E a) di respingere il rclamo proposto dalla Pol. Forsempronese, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la relativa tassa mandando la segreteria per il relativo addebito.
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