COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIO SALSO CALCIO – avverso sanzioni merito gara Avis Montecalvo – Rio Salso del 23.9.2001. Campionato Regionale di Prima Categoria, girone A.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIO SALSO CALCIO – avverso sanzioni merito gara Avis Montecalvo – Rio Salso del 23.9.2001. Campionato Regionale di Prima Categoria, girone A. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, n. 5, del C.G.S. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 12.10.2001, quindi ben oltre i dieci giorni successivi al 27.9.2001, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 10, contenente il provvedimento impugnato. La commissione Disciplinare, P.Q.M. Visto l’art. 42, n. 5, del C.G.S. D I C H I A R A Inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Rio Salso per tardività. Si incameri la tassa reclamo.
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