COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. COLMURANESE – avverso esito gara Pinturetta Falcor – Colmuranese del 22.9.2001. C.U. n. 12 dell’11.10.2001. Campionato di II Categoria Girone F.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 25/10/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. COLMURANESE – avverso esito gara Pinturetta Falcor – Colmuranese del 22.9.2001. C.U. n. 12 dell’11.10.2001. Campionato di II Categoria Girone F. Reclama ritualmente la S.S. Colmuranese avverso il provvedimento con il quale il G.S., a scioglimento della riserva presa in data 27.9.2001, respingeva il reclamo della stessa omologando la gara con il risultato acquisito sul campo Pinturetta Falcor – Colmuranese 3 a 2. Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D., che in seguito ad una aggressione avvenuta nei confronti del direttore di gara ad opera di due dirigenti della U.S. Pinturetta, lo stesso non sia stato più nelle condizioni di dirigere serenamente l’incontro. Ciò risulta confermato anche dal fatto che l’arbitro, in due occasioni, avrebbe deciso di ritener anticipatamente terminata la gara e di averla proseguita pro-forma. Chiede pertanto l’omologazione del risultato di 1 a 2 o la vittoria a tavolino per 2 a 0, previa richiesta istruttoria di espletamento del contraddittorio con il direttore di gara. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha escluso di aver mai detto le frasi che si pretendono a lui attribuite dalla reclamante, precisando di aver portato regolarmente a termine la gara e di essersi lmitato a tranquillizzare i giocatori e i dirigenti della reclamante sul fatto che avrebbe riportato nel referto gli episodi verificatesi sul terreno di gioco. L A C O M M I S S I O N E Letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che la richiesta istruttoria della reclamante di contraddittorio con il direttore di gara non può essere accolta in quanto espressamente esclusa dall’rt. 30 n. 4 del C.G.S.; rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che gli ulteriori chiarimenti forniti dall’arbitro confermano il regolre svolgimento della gara; D E C I D E a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Colmuranese; b)di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it