COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Decisioni del Giudice Sportivo CALCIO FEMMINILE GARA RIO SALSO/SAN MARCO FERMO DEL 21.10.2001
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001
Decisioni del Giudice Sportivo
CALCIO FEMMINILE
GARA RIO SALSO/SAN MARCO FERMO DEL 21.10.2001
Esaminato il reclamo ritualmente poposto dalla società San Marco Fermo con il quale la stessa viene a denunciare la non regolarità della gara in oggetto per aver schierato in campo la società
Rio Salso due calciatrici con in possesso dei regolari limiti di età previsti, chiedendo nel contempo che il G.S. assuma i conseguenti provvedimenti;
Visto il referto arbitrale e le allegate distinte delle squadre, da cui si evince che effettivamente la società Rio Salso ha fatto partecipare alla gara, utilizzandole le calciatrici Minardi Elisa nata l’ 11.11.87 e Oliva Elisa nata il 19.7.1988 entrambe non in possesso dell’età minima prevista per partecipare alla gara, nella specie 14 anni.
Considerato che nel C.U. n. 1 del 12.7.2001 alla pagina 1/18 viene espressamente previsto che “possono partecipare alle gare del Campionato Regionale di Serie C le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età”.
Rilevato inoltre che l’art. 7 comma 5 del C.G.S. prevede la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società che fa partecipare all’incontro giocatrici che non abbiano titolo per prendervi parte. P.Q.M.;
S i d e c i d e
a) di assegnare partita vinta alla società San Marco Fermo per i motivi dedotti in narrativa con il risultato di: Rio Salso: 0, San Marco Fermo: 2;
b) di deplorare la società Rio Salso.