COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CA- SP CALCIO avverso decisione merito gara S.S. CA-SP Calcio – A.S. Agraria Club, del 6.10.2001 – Campionato Terza Categoria, girone “M” – C.U. n.9 del 17.10.2001 – Comitato Prov. di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CA- SP CALCIO avverso decisione merito gara S.S. CA-SP Calcio - A.S. Agraria Club, del 6.10.2001 - Campionato Terza Categoria, girone “M” - C.U. n.9 del 17.10.2001 - Comitato Prov. di Ascoli Piceno. Con ricorso proposto al competente Giudice Sportivo, l’A.S. Agraria Club chiedeva la ripetizione della gara indicata in epigrafe ed interrotta dall’arbitro al termine del primo tempo, adducendo che nell’occasione non si sarebbero verificati fatti tali da non poter portare a termine la gara stessa. Il medesimo Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, accoglieva il ricorso ordinando la ripetizione della gara. Avverso tale pronuncia ha proposto rituale reclamo la S.S. Ca-Sp Calcio , facendo rilevare che l’arbitro dell’incontro in esame, alla fine del primo tempo, comunicò alle Società partecipanti la propria decisione di sospendere l’incontro a causa di minacce reiterate rivoltegli dal n.10 della A.S.Agraria Club che non gli permettevano di proseguire la gara con la dovuta serenità. Tanto premesso, la medesima reclamante, ritenuta l’indubbia responsabilità della Società avversaria per i fatti che causarono la ridetta interruzione, chiedeva l’applicazione a proprio favore dell’art.7, comma 1, del C.G.S e pertanto l’aggiudicazione della gara , con il punteggio di 0 a 2. L’A.S.Agraria Club, in data 29.10.2001, faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma non forniva la prova dell’avvenuto contestuale invio di copia delle stesse alla reclamante. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il giocatore n.10 Lucadei della A.S.Agraria Club lo minacciò , in due separati episodi ,a distanza di breve tempo, qualora non avesse assunto una decisione favorevole alla propria squadra; ha anche precisato che tale minacce furono portate verbalmente e senza mai essere spalleggiato da compagni di squadra, che questo comportamento lo intimorì al punto da non fargli assumere il provvedimento di espulsione onde evitare più gravi esiti; che al termine del primo tempo della gara, dopo aver riflettuto e ritenuto di non poter continuare la direzione della stessa con la dovuta tranquillità, comunicò ai dirigenti di entrambe le società di averla ritenuta conclusa anticipatamente. LA COMMISSIONE esaminati il reclamo e gli atti ufficiali; ritenuta l’inammissibilità delle controdeduzioni inviate dalla A.S.Agraria Club per non essere agli atti prova dell’avvenuta comunicazione delle stesse alla controparte ai sensi e per gli effetti dell’art.29 n.7 del C.G.S.; rilevato che il direttore di gara, per ammissione dello stesso, ha omesso di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore che ha proferito le frasi minacciose; considerato che il mero timore di carattere soggettivo non può assurgere a motivo sufficiente e idoneo a legittimare la decisione dell’arbitro di astenersi dalla prosecuzione della direzione della gara, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Ca - SP Calcio, avverso la decisione assunta dal G.S. che ha ordinato la ripetizione della gara questa confermando; b) di incamerare la tassa addebitandola sul conto della società reclamante.
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