COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ALTONERA avverso sanzioni merito gara Altonera – Fabiani Matelica del 20/10/2001- Campionato III Categoria Girone H – C.U. n. 8 del 23/10/2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 08/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ALTONERA avverso sanzioni merito gara Altonera - Fabiani Matelica del 20/10/2001- Campionato III Categoria Girone H - C.U. n. 8 del 23/10/2001 La Società A.S. Altonera ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore Mocci Cristian per aver compiuto atti osceni verso la panchina ospite. Sostiene la reclamante che il proprio giocatore non si è rivolto alla panchina con gesti osceni ma solo con mosse minacciose. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il giocatore è stato espulso per inequivocabili gesti osceni rivolti alla panchina ospite. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che i fatti ascritti al calciatore Mocci Cristian hanno trovato puntuale conferma nella svolta istruttoria e che la sanzione appare adeguata a quanto accertato; D E C I D E a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Altonera, per l’effetto confermando la sanzione impugnata; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della Società..
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