COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S:S. MOGLIANESE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Veregra – Moglianese del 20/10/2001 – Campionato Seconda Categoria Girone E – C.U. n.14 del 25/10/2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S:S. MOGLIANESE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Veregra - Moglianese del 20/10/2001 - Campionato Seconda Categoria Girone E - C.U. n.14 del 25/10/2001 Reclama ritualmente la S.S.Moglianese avverso la squalifica inflitta dal G.S. al proprio calciatore Andreozzi Roberto sino al 28/2/2002 sostenendo che il medesimo non ha tenuto i comportamenti ascrittigli ed in particolare non ha spintonato né in altro modo approcciato fisicamente il direttore di gara e che l’episodio dell’acqua rovesciata sull’arbitro fu del tutto casuale e dovuto al gesticolare del calciatore. Chiede pertanto la revoca o in subordine la riduzione della sanzione, previa audizione del direttore di gara e del calciatore sanzionato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il gesto precisando però che lo stesso è stato dall’Andreozzi commesso da una posizione “arretrata” essendovi tra lui ed il direttore di gara alcuni calciatori. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevata l’inammissibilità della richiesta istruttoria del calciatore squalificato non avendo egli proposto reclamo in proprio; n ritenuto che i chiarimenti forniti dal direttore di gara in ordine alle modalità di commissione dei fatti ascritti al calciatore consentano di attribuire agli stessi un valore ed una dimensione diversi, escludendosene qualsivoglia contenuto violento; DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Andreozzi Roberto fino al 31.1.2002; b) di restituire la tassa reclamo.
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