COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara P.S. Lazzaro – Torrette Ancona del 21.10.2001 – Campionato Prov. le Juniores, Girone “C” – C.U. n. 12 del 24.10.2001.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°17 del 15/11/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara P.S. Lazzaro - Torrette Ancona del 21.10.2001 - Campionato Prov. le Juniores, Girone “C” - C.U. n. 12 del 24.10.2001.
Reclama ritualmente la U.S. Torrette avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Lorenzo Agostinelli (squalifica fino al 31.1.2002) ed al massaggiatore Mauro Agostinelli (squalifica fino al 31.5.2002).
Lorenzo Agostinelli veniva sanzionato per aver rivolto reiterate frasi blasfeme sia verso il proprio allenatore che verso l’arbitro, offendendo ulteriormente quest’ultimo dopo la notifica dell’espulsione e colpendolo con uno sputo al piede.
Mauro Agostinelli veniva sanzionato perché, dopo essere stato espulso per continue proteste, all’atto della notifica del provvedimento non abbandonava il terreno di gioco, offendendo l’arbitro e scagliando altresì contro quest’ultimo una bottiglietta d’acqua, colpendolo alla coscia senza danni.
Assume la reclamante, anche avanti questa C.D., che entrambi i tesserati tennero senz’altro un comportamento poco urbano ed offensivo nei confronti del direttore di gara ma nega decisamente qualsiasi volontarietà negli episodi dello sputo e del lancio della bottiglietta affermando essersi trattato, in entrambi i casi, di azioni non volontariamente rivolte verso l’arbitro.
Chiede pertanto una riduzione delle sanzioni impugnate.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato di ritenere volontario, per le sue modalità, il comportamento di entrambi i tesserati, escludendo comunque di aver subito alcun danno dall’episodio della bottiglia ascritto al massaggiatore.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che il referto, comunque costituente prova privilegiata, è stato confermato dal direttore di gara nel corso della sua audizione e che appaiono confermate le responsabilità tanto del sig. Lorenzo Agostinelli (calciatore) che del sig. Mauro Agostinelli (massaggiatore);
n ritenuto equo tuttavia accordare una riduzione alla sanzione della squalifica inflitta a quest’ultimo mentre appare congrua la sanzione inflitta al calciatore
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo riducendo al 30 aprile 2002 la sanzione della squalifica inflitta al massaggiatore Mauro Agostinelli, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lorenzo Agostinelli;
b) di restituire la tassa reclamo.
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