COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Ostra-Sassoferrato dell’11 /11/2001 – Campionato Promozione, girone “A”- C.U. n. 17 del 15.11.2001.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Ostra-Sassoferrato dell’11 /11/2001 - Campionato Promozione, girone “A”- C.U. n. 17 del 15.11.2001.
Reclama ritualmente la S.S. Ostra avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Sbollini Igor per essersi a fine gara avvicinato con fare arrogante al direttore di gara chiedendo spiegazioni su una decisione tecnica dallo stesso assunta nel corso della gara.
Assume la reclamante che il comportamento del proprio calciatore fu sicuramente sbagliato ma che il gesto era solo teso a richiamare l’attenzione dell’arbitro e non a recare violenza.
Chiede pertanto una riduzione della sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n sentito il Direttore di Gara il quale ha chiarito che, in effetti, il comportamento dello Sbollini era volto semplicemente ad esprimere rimostranze senza alcun contenuto di aggressività e tantomeno di violenza;
n ritenuta pertanto l’opportunità di una congrua riduzione della sanzione inflitta,
D E C I D E
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto per l’effetto riducendo a due gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sbollini Igor;
b) di restituire la tassa reclamo.
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