COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.LAURENTINA avverso sanzioni merito gara Laurentina-Audax Montefelcino del 4/11/2001 – Campionato Seconda Categoria, girone “B”- C.U. n. 16 dell’8.11.2001.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 29/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.LAURENTINA avverso sanzioni merito gara Laurentina-Audax Montefelcino del 4/11/2001 - Campionato Seconda Categoria, girone “B”- C.U. n. 16 dell’8.11.2001. Reclama ritualmente la U.S. Laurentina avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Rossi Roberto perché, espulso per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, rivolgeva all’arbitro una frase gravemente irriguardosa nel lasciare il terreno di gioco. Assume la reclamante, anche avanti questa C.D., che il direttore di gara non potè in alcun modo avvedersi del compimento di un eventuale atto di violenza nei confronti del calciatore della Audax Montefelcino che gli venne segnalato proprio dai calciatori di tale squadra e che pertanto l’adozione di provvedimenti nei confronti del proprio tesserato è assolutamente infondata. Chiede pertanto una riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il direttore di gara il quale ha precisato di aver in effetti personalmente visto il fallo commesso dal calciatore Rossi nei confronti dell’avversario e di non aver interrotto il gioco in applicazione della regola del vantaggio; n rilevato che appaiono confermati gli addebiti al calciatore Rossi Roberto e che appare congrua la sanzione inflitta in relazione agli stessi, D E C I D E a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando la sanzione impugnata; b) di incamerare la tassa reclamo.
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