COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MAZZANGRUGNO avverso sanzioni merito gara R.Mancini Pioraco – Mazzangrugno del 17/11/2001 – Campionato Terza Categoria – Girone “C” – C.U. n. 16 del 21.11.2001 Comitato Provinciale di Ancona
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. MAZZANGRUGNO avverso sanzioni merito gara R.Mancini Pioraco - Mazzangrugno del 17/11/2001 - Campionato Terza Categoria - Girone “C” - C.U. n. 16 del 21.11.2001 Comitato Provinciale di Ancona
Reclama ritualmente la A.S. Mazzangrugno avverso la sanzione della squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Petrucci Michele per frasi offensive rivolte all’arbitro in fase di gioco e dell’ammenda di Lire 200.000 inflitta alla società per aver un suo calciatore non identificato insultato l’arbitro con frasi blasfeme a fine gara.
La reclamante sostiene che il calciatore Petrucci si limitò a richiamare l’attenzione del direttore di gara in quanto il portiere avversario ritardava la rimessa in gioco senza alcun intento offensivo o minaccioso.
Quanto all’altro episodio, afferma che nessun calciatore rivolse frasi blasfeme al direttore di gara.
La società chiede pertanto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni ed è stata ascoltata telefonicamente in quanto la sua convocazione avanti la C.D. per la richiesta audizione, avrebbe comportato il decorso dell’intera squalifica inflitta al calciatore.
In sede di audizione telefonica, la società si è riportata al reclamo chiedendone l’accoglimento.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto di non ravvisare, anche dal contenuto del referto arbitrale, contenuti di minaccia né di offese nelle espressioni e nel comportamento del calciatore Petrucci ma piuttosto un tono complessivamente irriguardoso e che l’episodio avvenuto a fine gara non può consentire l’irrogazione di sanzione a carico della società per l’omessa identificazione del responsabile,
D E C I D E
a) di accogliere il reclamo annullando la sanzione pecuniaria inflitta alla società e riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Petrucci Michele;
b) di restituire la tassa reclamo.
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