COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.ATHLETICO TAVULLIA avverso sanzioni merito gara Colombarone – Athletico Tavullia dell’11/11/2001 – Campionato Seconda Categoria – Girone “A” – C.U. n. 17 del 15.11.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 06/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.ATHLETICO TAVULLIA avverso sanzioni merito gara Colombarone - Athletico Tavullia dell’11/11/2001 - Campionato Seconda Categoria - Girone “A” - C.U. n. 17 del 15.11.2001 Reclama ritualmente la Pol.Athletico Tavullia avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Romani Andrea perché, al momento dell’espulsione per comportamento non regolamentare, assumeva un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro tentando di avvicinarsi allo stesso e venendo prontamente allontanato dai propri compagni, comportamento che reiterava a fine gara venendo nuovamente allontanato dai compagni di squadra. La reclamante afferma che l’espulsione avvenne per somma di ammonizioni; ammette gli episodi refertati dall’arbitro ritenendo però eccessiva la sanzione comminata e ne chiede pertanto una congrua riduzione. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito a chiarimenti il Direttore di Gara il quale ha precisato che la seconda ammonizione del Romani fu causata dal comportamento eccessivamente nervoso del calciatore e che, alla notifica del provvedimento, lo stesso tentò di avvicinarglisi con fare chiaramente minaccioso; veniva però trattenuto dai compagni dai quali si divincolava portandosi a distanza ravvicinata dal direttore di gara proferendo espressioni offensive e minacciose; ha confermato che a fine gara il calciatore tentò nuovamente di avvicinarglisi venendo trattenuto da compagni e dirigenti; n ritenuto che i fatti addebitati al calciatore appaiono confermati e che la sanzione inflitta appare congrua in rapporto agli stessi, D E C I D E a) di respingere il reclamo confermando la squalifica per otto gare inflitta al calciatore Romani Andrea; b) di incamerare la tassa reclamo.
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