COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA FABRIANO CALCIO – FILOTTRANESE del 17/11/2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA FABRIANO CALCIO - FILOTTRANESE del 17/11/2001 A scioglimento della riserva di cui al C.U.n18 del 22/11/2001; Visto il referto arbitrale e le allegate distinte dei calciatori delle due compagini; Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Filottranese con il quale la stessa viene a richiedere allo scrivente G.S.la vittoria a tavolino della gara in epigrafe ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del C.G.S.e del disposto di cui al C.U.n1 del 12/7/2001 del Comitato Regionale Marche,per avere la Societ… Fabriano impiegato nella ridetta gara un numero di calciatori "fuori quota" superiore a quello consentito; Esaminate le controdeduzioni della Società Fabriano con le quali la medesima rileva che nella distinta di gara consegnata all'arbitro la data di nascita del proprio tesserato Giorgi Gabriele veniva erroneamente indicata comprovando al riguardo,con l'allegazione di fotocopie della tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e della Carta d'Identità,che lo stesso è nato il 4/1/1985 e non il 4/1/1981 come erroneamente trascritto in distinta; Rilevato della Società Fabriano che dall'esame della distinta di gara si evince che la ridetta compagine ha iniziato la gara con un numero di 4 fuori quota e che nel corso dell'incontro tale limite non veniva mai superato in quanto nel frangente in cui entrava in campo il ridetto calciatore Giorgi Gabriele(indicato in distinta come fuori quota) la società Fabriano aveva già fatto uscire dal terreno di gioco n.2 fuori quota. Pertanto lo scrivente G.S.,indipendentemente da quanto dedotto dalla Società Fabriano in ordine all'errore di trascrizione della data di nascita del calciatore Giorgi ritiene che la sopracitata resistente non abbia violato alcuna norma ne regolamentare ne attuativa,dovendosi correttamente interpretare la disposizione che prevede l'impiego fino a quattro calciatori "fuori quota"nel senso dell'effettiva presenza degli stessi sul terreno di gioco contemporaneamente. Per questi motivi rilevando che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accoglimento del reclamo inoltrato; Si decide: -Di respingere il reclamo proposto dalla Società Filottranese in quanto infondato; -Di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Fabriano-Filottranese 3-1; -Di incamerare la relativa tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it