COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.S. MONTEMARCIANO avverso sanzione disciplinare inflitta dal G.S. al calciatore Crugnale Davide in relazione alla gara Cerreto – Montemarciano del 17/11/2001 Campionato Seconda Categoria Girone C – C.U. n. 18 del 22/11/01.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della U.S. MONTEMARCIANO avverso sanzione disciplinare inflitta dal G.S. al calciatore Crugnale Davide in relazione alla gara Cerreto - Montemarciano del 17/11/2001 Campionato Seconda Categoria Girone C - C.U. n. 18 del 22/11/01.
Propone rituale reclamo la U.S.Montemarciano avverso la sanzione della squalifica fino al 28/2/2002 inflitta dal G.S. al proprio calciatore Crugnale Davide perché, espulso dall’arbitro per grave frase offensiva, lo spintonava rivolgendogli nuove frasi offensive.
Sostiene la reclamante che le frasi ingiuriose non erano rivolte al direttore di gara e che al provvedimento di espulsione il Crugnale ha cercato di far cambiare decisione al direttore di gara trattenendolo con foga.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che le frasi erano certamente dirette a lui e non ad un avversario come riconosciuto dagli stessi dirigenti e che al momento dell’espulsione il Crugnale gli ha portato una spinta decisa contro il petto;
LA COMMISSIONE
letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
ricordato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e rilevato che le precisazioni fornite dal direttore di gara non lasciano dubbio alcuno sullo svolgimento dei fatti;
ritenuto altresì che la sanzione appare equa in relazione agli addebiti mossi ed accertati;
DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dalla U.S.Montemarciano per l’effetto confermando i provvedimenti impugnati;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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