COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AZZURRA TIRASSEGNO FERMO avverso sanzioni merito gara Cuprense – Azzurra Tirassegno del 24/11/2001 – Campionato I Categoria – Girone “D” – C.U. n. 19 del 29.11.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AZZURRA TIRASSEGNO FERMO avverso sanzioni merito gara Cuprense - Azzurra Tirassegno del 24/11/2001 - Campionato I Categoria - Girone “D” - C.U. n. 19 del 29.11.2001 Reclama ritualmente la Società Azzurra Tirassegno Fermo avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Conti Stefano per aver, dopo l’espulsione, offeso e colpito il Direttore di Gara sia pur involontariamente e per averlo atteso, al termine della gara, per insultarlo nuovamente tentando di avvicinarglisi ma venendo allontanato dai propri compagni. La reclamante, anche avanti questa C.D., nega che il proprio calciatore abbia offeso il direttore di gara e che abbia tenuto nei suoi confronti un comportamento minaccioso essendosi limitato a proteste seppur manifestate con nervosismo e gesticolando. Sottolinea il carattere del tutto fortuito del contatto fisico e nega che, al termine della gara vi sia stata alcuna intenzione aggressiva da parte del calciatore. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il Direttore di Gara, questi ha confermato il comportamento minaccioso del calciatore anche al termine della gara tanto da dover essere allontanato con forza dai propri compagni; n rilevato che appaiono confermati gli addebiti al calciatore Conti Stefano e che la sanzione inflitta risulta equa in relazione agli stessi, D E C I D E a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando la sanzione della squalifica per otto gare inflitta al calciatore Conti Stefano; b) di incamerare la tassa reclamo.
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