COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AUTOLELLI avverso sanzioni merito gara Autolelli – Pol. Atletico Samb. del 10/11/2001 – Campionato Amatori – C.U. n. 13 del 13.11.2001 Comitato Prov.le di AP

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AUTOLELLI avverso sanzioni merito gara Autolelli - Pol. Atletico Samb. del 10/11/2001 - Campionato Amatori - C.U. n. 13 del 13.11.2001 Comitato Prov.le di AP Reclama ritualmente la Pol.Autolelli avverso la sanzione della squalifica fino al 10.3.2002 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cuccioloni Giovanni per aver colpito leggermente al petto l’arbitro senza procurargli dolore. La reclamante, anche avanti questa C.D., afferma che il Cuccioloni si limitò a sfiorare con le mani il petto del Direttore di Gara nella foga della protesta verbale senza alcun intento violento o minaccioso. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il Direttore di Gara, questi ha precisato che il Cuccioloni lo colpì con una mano al petto mentre stava retrocedendo per evitare il prevedibile impatto ritenendo comunque che non vi fosse alcuna volontà di portare violenza alla sua persona; n rilevato che alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di Gara appare congruo ridurre la sanzione inflitta, D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo al 31.1.2002 la sanzione inflitta al calciatore Cuccioloni Giovanni; b) di restituire la tassa reclamo.
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