COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO CALCIO A CINQUE avverso sanzioni merito gara Castelbellino – Fabriano del 21/12/2001 – Campionato Regionale Calcio a Cinque – Serie C/2 – C.U. n. 25 del 27/12/2001 Divisione Regionale Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO CALCIO A CINQUE avverso sanzioni merito gara Castelbellino - Fabriano del 21/12/2001 - Campionato Regionale Calcio a Cinque - Serie C/2 - C.U. n. 25 del 27/12/2001 Divisione Regionale Calcio a Cinque
Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 41 n.3 lett. d C.G.S.
La sanzione dell’ammenda, infatti, non è impugnabile se non superiore a Lire 300.000.
Si incameri la tassa reclamo.
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