COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VADESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Fabriano Calcio – Vadese Calcio del 16/12/2001 – Campionato Promozione – Girone “A” – C.U. n. 23 del 20.12.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VADESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Fabriano Calcio - Vadese Calcio del 16/12/2001 - Campionato Promozione - Girone “A” - C.U. n. 23 del 20.12.2001 Reclama ritualmente la Società Vadese Calcio avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Evacuo Pasquale per aver colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con una gomitata volontaria al volto. La reclamante afferma che l’espulsione del calciatore Evacuo avvenne con palla in gioco e non a gioco fermo come refertato. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara con particolare riferimento all’allegato redatto dall’assistente di gara che ravvisò l’infrazione, D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo a tre gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Evacuo Pasquale; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it