COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA ATLETICO ACQUALAGNA – PIANDIROSE del 16/12/ 2001 (Recupero 29.12.2001)

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA ATLETICO ACQUALAGNA - PIANDIROSE del 16/12/ 2001 (Recupero 29.12.2001) A scioglimento della riserva di cui al C.U.n27 del 03/01/2002; Preso atto che la società Pian di Rose preannunciava ricorso avverso la gara in oggetto,nel mentre il reclamo così come preannunciato,veniva inoltrato senza che allo stesso fosse allegata la prevista ricevuta dell'avvenuta spedizione del medesimo alla società Atletico Acqualagna. Visto il referto arbitrale con l'allegato supplemento e sentito l'arbitro a chiarimenti, lo stesso confermava che la gara in oggetto non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco e che quindi risulta ininfluente la circostanza della mancata delimitazione del terreno di gioco. P.Q.M.; Si decide Di respingere il reclamo proposto dalla Società Pian di Rose in quanto inammissibile per vizio di forma incamerando la relativa tassa reclamo Di dare mandato al C.R.M. per la effettuazione della gara in oggetto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it