COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AZZURRA GALLO COLBORDOLO avverso sanzioni merito gara Colbordolo – Candelara del 16/12/2001 – Campionato I Categoria – Girone “A” – C.U. n. 23 del 20/12/2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AZZURRA GALLO COLBORDOLO avverso sanzioni merito gara Colbordolo - Candelara del 16/12/2001 - Campionato I Categoria - Girone “A” - C.U. n. 23 del 20/12/2001 Reclama ritualmente la Società Azzurra Gallo Colbordolo avverso la sanzione dell’ammenda di Lire 1.000.000 e la squalifica del campo di gioco per una gara effettiva inflitte dal G.S. ad essa Società ed avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2002 comminata al proprio dirigente Tiberi Volfango. Le sanzioni alla Società sono state comminate per aver alcuni facinorosi atteso l’arbitro a fine gara per insultarlo e minacciarlo e per aver uno di questi preso il direttore di gara per il collo spintonandolo e facendolo cadere a terra. Il dirigente è stato sanzionato per aver a fine gara tenuto un comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del direttore di gara non essendosi adoperato per evitare che i facinorosi di cui sopra si avvicinassero all’arbitro. La reclamante, anche avanti questa C.D., ha negato ogni responsabilità affermando che l’estraneo che venne a contatto con l’arbitro, sorprese alle spalle anche i due dirigenti che lo accompagnavano, mentre i due vigili erano occupati avanti allo spogliatoio. Quanto al dirigente Tiberi afferma che si limitò a contestare la direzione arbitrale negando che abbia tenuto un atteggiamento minaccioso. Esclude che possano essere entrate una trentina di persone in quanto il cancello esterno rimase sempre chiuso mentre quello per l’accesso ambulanza era controllato da un dirigente. Sottolinea come l’arbitro abbia lasciato per primo il terreno di gioco e poi l’impianto senza alcun problema. Chiede pertanto l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione della squalifica del campo per una gara, ai sensi dell’art. 41 n.3, lett. c C.G.S.; n sentito il Direttore di Gara, questi ha precisato che mentre si stava dirigendo verso lo spogliatoio accompagnato da due vigili urbani, veniva raggiunto alle spalle da un estraneo che lo prendeva per la maglia trascinandolo in terra e quindi allontanandosi immediatamente. Precisa altresì che lo spogliatoio era chiuso e che pertanto non potè entrarvi subito, non avendo l’addetto all’arbitro (Tiberi Volfango) provveduto a far trovare la porta aperta. Successivamente l’addetto all’arbitro entrava nello spogliatoio chiudendosi la porta alle spalle ed accusando lui arbitro di essere il colpevole di tutto quanto accaduto, parlando con il pugno alzato e con voce arrogante ed ingiungendogli di rivestirsi in fretta e di andarsene. Precisa ancora che, al momento dell’inizio della gara, i cancelli erano chiusi mentre a fine gara erano entrambi aperti e di poter desumere che la loro apertura avvenne durante la gara in quanto era aumentato il numero delle persone che si trovavano all’interno del recinto e davanti agli spogliatoi. All’uscita i dirigenti si scusarono per quanto avvenuto e potè allontanarsi senza che vi fossero altri estranei presenti, scortato dai vigili urbani sino al limite della zona di loro competenza. n ritenuto, quanto al dirigente Tiberi, che anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, può accordarsi una congrua riduzione della sanzione inflitta in relazione all’effettivo comportamento dallo stesso tenuto; n ritenuto invece, quanto alla sanzione dell’ammenda, che appaiono confermati i fatti posti a fondamento della sanzione e che la stessa è adeguata alla loro gravità, D E C I D E a) di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara per i motivi esposti; b) di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Tiberi Volfango sino al 30 giugno 2002; c) di confermare l’altro impugnato provvedimento; d) di restituire la tassa reclamo.
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