COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. LAPEDONA avverso decisione esito gara Lapedona – Molo Sud dell’8/12/2001 – Campionato III Categoria – Girone “M” – C.U. n. 17 dell’11/12/2001 Comitato Provinciale AP

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. LAPEDONA avverso decisione esito gara Lapedona - Molo Sud dell’8/12/2001 - Campionato III Categoria - Girone “M” - C.U. n. 17 dell’11/12/2001 Comitato Provinciale AP Reclama ritualmente la Società A.S. Lapedona avverso la decisione del G.S. di disporre la ripetizione della gara in epigrafe per essere la stessa stata disputata in modo irregolare in quanto l’arbitro non aveva provveduto ad espellere il calciatore Menzietti Giuseppe (Molo Sud) non essendosi accorto della doppia ammonizione comminata allo stesso. Afferma la reclamante, anche avanti questa C.D., che il calciatore Menzietti non venne ammonito due volte dal direttore di gara, almeno formalmente, in quanto il cartellino giallo venne estratto soltanto al 21° del secondo tempo mentre al 40° l’arbitro si limitò a redarguire il calciatore senza estrarre il cartellino. Afferma, inoltre, che in ogni caso a subire danno dall’eventuale errore arbitrale sarebbe stata essa stessa società Lapedona avendo condotto a termine la gara contro una compagine di undici calciatori invece che di dieci e che, pertanto, la decisione di far ripetere la gara penalizza il Lapedona che aveva conseguito il risultato sul campo. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevato che non può in questa sede sindacarsi se il direttore di gara abbia o meno commesso errore nel non allontanare il calciatore Menzietti dal terreno di gioco trattandosi di decisione tecnica dichiarata dall’arbitro in referto; n rilevato tuttavia che la decisione arbitrale non ha spiegato influenza decisamente ostativa alla regolarità della gara; ritenuto, anche con il conforto dell’insegnamento della CAF, che anzi l’errata decisione si sia nel caso di specie risolta in un vantaggio per la squadra soccombente in campo avendo la stessa proseguito nella gara con un calciatore in più e che, pertanto, la ripetizione della gara avrebbe l’effetto di punire la parte incolpevole (A.S. Lapedona) che ha regolarmente disputato la gara conseguendo la vittoria sul campo D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto convalidando il risultato conseguito sul campo nella gara di cui in epigrafe con il risultato di 2-0; b) di restituire la tassa reclamo.
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