COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PORCHIA avverso sanzioni merito gara Vis Carassai – Porchia del 4/11/2001 – Campionato III Categoria – Girone “N” – C.U. n. 12 del 6/11/2001 Comitato Provinciale AP
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. PORCHIA avverso sanzioni merito gara Vis Carassai - Porchia del 4/11/2001 - Campionato III Categoria - Girone “N” - C.U. n. 12 del 6/11/2001 Comitato Provinciale AP
Reclama ritualmente la Società Porchia avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2003 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Stipa Andrea perché, dopo essere stato ammonito per proteste, rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e minacciose, tentava più volte di aggredirlo e lo colpiva infine al volto con una manata proseguendo successivamente al provvedimento disciplinare, nel pronunciare frasi ingiuriose e minacciose.
La reclamante, anche avanti questa C.D., afferma che il proprio calciatore si limitò a frasi offensive ed a minacce non portate a compimento negando che lo stesso si sia reso responsabile della manata al volto del direttore di gara.
Chiede pertanto la riduzione della squalifica.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n sentito il Direttore di Gara, questi ha precisato che, dopo l’espulsione, nonostante la frapposizione di un compagno di squadra, il calciatore Stipa si portò alla distanza di circa un metro riuscendo a colpirlo lievemente con una manata al volto senza procurare dolore; allontanato dal Capitano e da altri compagni, tentava nuovamente di portarsi a contatto fisico e veniva accompagnato fuori dopo una lunga interruzione del gioco; infine, dopo la fine della gara, il calciatore si portava, in accappatoio, ai limiti del terreno di gioco, proferendo ingiurie e minacce senza però, questa volta, reiterare il contatto fisico;
n rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di Gara, è confermato il comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso del calciatore mentre l’episodio appare ridimensionato quanto ai suoi contenuti di violenza, ciò che consente di accordare una congrua riduzione della sanzione,
D E C I D E
a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo al 31.12.2002 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Stipa Andrea;
b) di restituire la tassa reclamo.
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