COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO Sig. MECARELLI Vincenzo avverso provvedimenti merito gara Castelbellino – Apra Jesi del 30/11/2001 – Campionato III Categoria – Amatori Juniores – Girone “A” – C.U. n. 18 del 5/12/2001 Comitato Provinciale AN

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO Sig. MECARELLI Vincenzo avverso provvedimenti merito gara Castelbellino - Apra Jesi del 30/11/2001 - Campionato III Categoria - Amatori Juniores - Girone “A” - C.U. n. 18 del 5/12/2001 Comitato Provinciale AN Reclama ritualmente il sig. Vincenzo Mecarelli avverso la sanzione della squalifica sino al 5/12/2004 inflittagli dal G.S. per essere stato espulso per frasario volgare e ingiurioso e per aver, dopo la notifica del provvedimento, gettato la propria maglia a terra con violenza e, al termine del primo tempo per essersi introdotto abusivamente nello spogliatoio sferrandogli una violenta spinta con entrambe le mani all’altezza del torace provocandogli forte dolore e precario equilibrio e reiterando le ingiurie Reclama inoltre irritualmente avverso la sanzione dell’ammenda di £.300.000 inflitta alla Società Pol. Castelbellino non essendone legittimato alla rappresentanza e né, potendolo comunque fare, quale persona colpita da provvedimento di squalifica. Il reclamante chiede con successiva istanza del 20 dicembre di essere ascoltato ma la richiesta istruttoria risulta inammissibile ai sensi dell’art.32 n.6 C.G.S. nega gli addebiti precisando di aver tirato la bandierina ai piedi dell’arbitro in segno di protesta e di essersi quindi allontanato spontaneamente. Sentito il direttore di gara, questi ha precisato che il Mecarelli gli ha portato la spinta con entrambe le braccia con forza e decisione escludendo di aver egli toccato il calciatore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevato che, anche alla luce della ricostruzione complessiva dell’episodio fornita dall’arbitro, appare equo a ridurre la sanzione inflitta D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Mecarelli Vincenzo fino al 15 aprile 2003; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it