COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 24/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Sig.ri GIACOMO FAGIANI, TOMMASO LUCHETTI, FRANCESCO CICCONI e U.S. PIANE di MONTEGIORGIO e S.S.R. AZZURRA 94.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 24/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Sig.ri GIACOMO FAGIANI, TOMMASO LUCHETTI, FRANCESCO CICCONI e U.S. PIANE di MONTEGIORGIO e S.S.R. AZZURRA 94. Con nota del 19 novembre 2001 Prot. n. 10018/78 PM/EF/MM la PROCURA FEDERALE della F.I.G.C. ha deferito avanti questa C.D. i tesserati e le società indicati in epigrafe, provvedendo contestualmente a notificare alle parti l’ atto di contestazione degli addebiti, per rispondere i signori FAGIANI GIACOMO, Presidente della U.S. PIANE di MONTEGIORGIO, LUCHETTI TOMMASO, Presidente della AZZURRA 94 e CICCONI FRANCESCO dirigente della AZZURRA 94 della violazione dell’art.1 C.G.S. per aver usato termini lesivi dell’ altrui reputazione, nonché le società U.S. PIANE di MONTEGIORGIO e S.S.R. AZZURRA 94 ex art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Con note del 26 novembre 2001 e del 17 dicembre 2001 la C.D. ha ritualmente convocato i tesserati e le società deferite per rispondere dei fatti loro contestati alla riunione del 21 gennaio 2002 con avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e di depositare di deduzioni a difesa. Alla seduta sono comparsi i deferiti, in rappresentanza anche delle rispettive società, e il rappresentante della Procura, il quale ha ribadito le accuse ed i fatti su cui si basano ed ha richiesto l’ applicazione delle seguenti sanzioni: ammonizione con diffida ai tesserati e ammenda di £ 500.000 ciascuna alle società. I deferiti hanno chiesto l’ assoluzione, ribadendo la buona fede il Presidente della U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO; il Presidente della AZZURRA CALCIO ha ribadito la coerenza del proprio comportamento frutto di esclusiva reazione alle parole diffamatorie usate dalla società reclamante PIANE di MONTEGIORGIO, mentre il CICCONI ha fatto presente di non aver commesso alcuna violazione nelle dichiarazioni rese in sede di indagini. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; rilevato che le affermazioni rese dal CICCONI in sede di indagini non integrano la violazione dell’ art. 1 C.G.S. in quanto lo stesso si è limitato a riferire la propria versione dei fatti senza muovere alcuna affermazione diffamatoria nei confronti di altri tesserati; accertato che dalla lettura degli atti risulta inequivocabile la formulazione di termini lesivi e accusatori formulati reciprocamente dai due Presidenti nella redazione dei rispettivi scritti difensivi, i quali integrano la violazione dell’ art. 1 C.G.S.; ribadito che la giustezza o meno delle tesi difensive in sede di redazione di reclamo o di controdeduzioni non possono comunque prescindere dal rispetto dei doveri di lealtà e correttezza imposti dall’ art. 1 C.G.S.; ritenuto che legittimamente debbono rispondere per responsabilità diretta le due società deferite; DECIDE di irrogare ai signori FAGIANI GIACOMO e LUCHETTI TOMMASO la sanzione della ammonizione ed alle società U.S. PIANE di MONTEGIORGIO e S.S.R. AZZURRA 94 la sanzione della ammenda di EURO 150 (centocinquanta) ciascuna; di assolvere CICCONI FRANCESCO da ogni addebito. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito da trasmettere in copia integrale agli interessati, alla Procura Federale ed al Presidente Federale.
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