COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 31/01/2002 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 Gara FIGHT BULLS C5 – HELVIA RECINA CALCETTO del 26/ 1/2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 31/01/2002 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 Gara FIGHT BULLS C5 - HELVIA RECINA CALCETTO del 26/ 1/2002 Letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della Societa Helvia Recina; letta la giustificazione inviata dalla ridetta Società con la quale la stessa asserisce di essersi presentata presso altro impianto sportivo e precisamente quello sito in Contrada S.Paolo di Corridonia cosi come segnalato nel C.U. n. 13 del 28.10.01; visto il C.U. n. 25 del 27.1.2.2001 nel quale a rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n.13, veniva segnalato che le gare interne della Soc. Fight Bulls sarebbero state giocate nell'impianto sportivo in frazione San Claudio di Corridonia e non gia' in quello in frazione S.Paolo e che pertanto la mancata presentazione della Soc. Helvia Recina risulta ingiustificata; - si decide: - di assegnare partita vinta alla Soc. Fight Bulls con il risultato di Fight Bulls 2 Helvia Recina 0; - di penalizzare di un punto in classifica la Soc. Helvia Recina; - di sanzionare con l'ammenda di lit. 100.000 la Soc. Helvia Recina quale prima rinuncia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it