COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 31/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. MONTEGRANARESE E SIG. GIUSEPPE BRUNI avverso sanzioni merito gara Pol. Montegranarese – A.S. Sangiustese, del 21.12.2001 – Campionato Calcio a 5 – serie “D”, girone “E” – C.U. n. 15 del 28.12.2001 Comitato Provinciale Ascoli Piceno

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 31/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. MONTEGRANARESE E SIG. GIUSEPPE BRUNI avverso sanzioni merito gara Pol. Montegranarese - A.S. Sangiustese, del 21.12.2001 - Campionato Calcio a 5 - serie “D”, girone “E” - C.U. n. 15 del 28.12.2001 Comitato Provinciale Ascoli Piceno E’ stato proposto, con il medesimo atto, rituale reclamo sia da parte della Pol. Montegranarese che da parte del sig. Giuseppe Bruni, calciatore ed allenatore della stessa Società, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con la quale è stata inflitta, al sig. Giuseppe Bruni, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004, a seguito dei fatti refertati dal direttore della gara indicata in epigrafe. La Società reclamante ed il sig. Giuseppe Bruni, anche avanti questa C.D. a mezzo del proprio procuratore, sostengono che il tesserato si è portato ad una distanza di circa 1-2 metri dal direttore di gara raggiungendolo alla nuca solo con la punta delle dita e senza causare conseguenza alcuna. Sostengono inoltre che il comportamento del Bruni fu dovuto all’atteggiamento provocatorio ed intimidatorio dello stesso direttore di gara. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il tesserato, dopo l’espulsione è salito sulla gradinata e, alla ripresa del gioco, è tornato sul parterre del campo. Dopo esserne stato allontanato, alla fine della gara, si è portato a centrocampo cercando di impedire il rientro dell’arbitro nello spogliatoio; l’arbitro lo scansava con fermezza ma senza spinte, senza prenderlo per la maglia e senza alcun gesto minaccioso come viceversa asserito dai reclamanti; il tesserato quindi lo seguiva raggiungendolo, a mano aperta, sulla nuca con la punta delle dita senza procurare alcun dolore. Il Bruni proseguiva poi nelle minacce ed intimidazioni nello spogliatoio venendo infine allontanato dal custode del campo. LA COMMISSIONE n letti i reclami ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, come è noto, che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata; n ritenuta confermata la responsabilità del sig. Giuseppe Bruni in relazione ai fatti ascritti quanto al comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso mentre l’episodio appare ridimensionato quanto ai suoi contenuti di violenza, ciò che consente di accordare una congrua riduzione della sanzione, che va comunque irrogata tenendo conto anche del ruolo di allenatore ricoperto dal Bruni, DECIDE a) di accogliere i reclami per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al tesserato Giuseppe Bruni sino al 28 febbraio 2003; b) di restituire la tassa reclamo ai reclamanti.
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