COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.C.LORESE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Treia – ASC Lorese – del 19/1/2002 Campionato Seconda categoria – Girone E Girone A – C.U. n. 30 del 24/1/2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.C.LORESE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Treia - ASC Lorese - del 19/1/2002 Campionato Seconda categoria - Girone E Girone A - C.U. n. 30 del 24/1/2002 La A.S.C. Lorese ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Tarquini Niko per aver lanciato al direttore di gara dopo la notifica del provvedimento di espulsione un oggetto non identificato colpendolo ad una caviglia senza procurare danno alcuno. La reclamante afferma che dopo la seconda ammonizione il Tarquini con un gesto di rabbia per la conseguente espulsione ha scagliato in terra una manciata di fango che, rimbalzando a terra, colpiva accidentalmente una caviglia del direttore di gara senza procurare danno alcuno. Il direttore di gara sentito a chiarimenti ha precisato che l’oggetto era piccolo e non pesante e che comunque gli è stato lanciato direttamente. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che il fatto appare confermato dal referto arbitrale, avente prova privilegiata e successivamente dalle precisazioni fornite dal direttore di gara n ritenuta altresì congrua la sanzione inflitta; DECIDE a) di respingere il reclamo della A.S.C.Lorese, per l’effetto confermando il provvedimento impugnato; b) di incamerare la tassa reclamo.
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