COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. TRAVAGLINI COSTRUZIONI CALCIO avverso esito gara A.S. Travaglini Costruzioni – G.S.Polizia del 28/1/2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. TRAVAGLINI COSTRUZIONI CALCIO avverso esito gara A.S. Travaglini Costruzioni - G.S.Polizia del 28/1/2002.
All’esito della gara indicata in epigrafe, valevole per il campionato Amatori, e terminata con il punteggio di 7 a 2 , l ‘A.S. Travaglini ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Allevi Piero, in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Tanto premesso, la medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato provinciale di Ascoli Piceno, dai quali è risultato che il calciatore Allevi Piero non era, alla data della gara indicata in epigrafe, tesserato a favore del G. S. Polizia;
n ritenuta pertanto irregolare la posizione del ridetto calciatore Allevi nella gara in esame, per difetto di tesseramento;
n visto l’art. 12, comma 5 lett.a) del C.G.S.,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Travaglini Costruzioni Calcio, per l’effetto infliggendo alla G.S.Polizia, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2, ed al calciatore Allevi Piero la squalifica per giorni quindici;
b) di restituire la tassa reclamo.