COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.ACQUASANTA TERME 1971 avverso esito gara Amatrice – Acquasanta Terme, del 12.1.2002 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E”.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.ACQUASANTA TERME 1971 avverso esito gara Amatrice - Acquasanta Terme, del 12.1.2002 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 7 a 2, la S.S. Acquasanta Terme ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Casini Francesco, in posizione irregolare perché squalificato per una gara per recidività in ammonizione, come da C.U. n.17 del 12.12.2001 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultato che il calciatore Casini Francesco ha riportato la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, come dal citato C.U. n.17 ; n rilevato altresì che il ridetto calciatore Casini ha preso parte alla gara in esame, in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.S.Acquasanta Terme 1971, per l’effetto infliggendo alla S.S. Amatrice la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Casini Francesco ulteriori giorni quindici di squalifica; b) di restituire la tassa reclamo.
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