COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare ERRATA CORRIGE DEL PROVVEDIMENTO PUBBLICATO SUL C.U.n.34 del 21/2/2002 per errata stampa della parte motiva e del dispositivo: RECLAMO A.C. POLLENZA avverso provvedimenti merito gara Camerano – Pollenza del 26/1/2002 – Campionato Regionale I categoria – Girone “C” – C.U. n. 31 del 31/1/2002
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
ERRATA CORRIGE DEL PROVVEDIMENTO PUBBLICATO SUL C.U.n.34 del 21/2/2002
per errata stampa della parte motiva e del dispositivo:
RECLAMO A.C. POLLENZA avverso provvedimenti merito gara Camerano - Pollenza del 26/1/2002 - Campionato Regionale I categoria - Girone “C” - C.U. n. 31 del 31/1/2002
Reclama ritualmente la Società A.C. Pollenza avverso la sanzione della inibizione sino al 27.3.2002 inflitta dal G.S. al dirigente Leonangeli Stefano e della squalifica sino al 30.4.2002 inflitta all’allenatore Romiti Marco quanto al primo per essere entrato abusivamente in campo durante una rissa fra giocatori di entrambe le società spintonando alcuni calciatori avversari. Il sig. Romiti è stato anch’egli sanzionato per il medesimo fatto e per aver rivolto frasi offensive al Commissario di Campo.
La reclamante, anche avanti questa C.D., nega gli addebiti rilevando come le sanzioni siano state inflitte per fatti non refertati dal Direttore di Gara e segnalati soltanto dal Commissario di Campo e sottolineando come l’intervento sia del dirigente che dell’allenatore fossero dovuti soltanto al tentativo di sedare gli animi senza alcun gesto di violenza nei confronti di calciatori avversari.
Quanto alle frasi offensive nei confronti del Commissario di Campo, afferma la reclamante che questi ha equivocato sul destinatario di alcune espressioni offensive che vi erano state tra le due panchine.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n sentito il Commissario di Campo, questi ha precisato che egli si trovava posizionato a metà fra le due panchine e che invitò i tesserati di entrambe le società che in effetti inveivano gli uni contro gli altri a calmarsi. A tale invito l’allenatore del Pollenza rispose con gli insulti riferiti in rapporto e venne calmato dall’intervento del dirigente accompagnatore che gli precisò trattarsi del Commissario di Campo.
n Precisa inoltre di aver, come suo dovere,riportato nel proprio rapporto tutto ciò che non era stato visto dal direttore di gara come, ad esempio, gli episodi che hanno condotto all’emanazione delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Conferma dunque quanto rapportato circa la attiva partecipazione dei due tesserati alla rissa, con manate e spintoni agli avversari;
n rilevato che risultano confermati gli addebiti ed appaiono congrue le sanzioni inflitte,
D E C I D E
a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando i provvedimenti impugnati;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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