COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.COLLEMARINO 98 avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Le Grazie Juvenilia – Collemarino 98 – del 9/2/2002 Campionato III categoria – Girone E – C.U. n. 27 del 13/2/2002 Comitato Provinciale Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.COLLEMARINO 98 avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Le Grazie Juvenilia - Collemarino 98 - del 9/2/2002 Campionato III categoria - Girone E - C.U. n. 27 del 13/2/2002 Comitato Provinciale Ancona. La Pol.Collemarino 98 ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare inflitta al calciatore Andreoni Michele per linguaggio blasfemo ed offensivo reiterato nei confronti del direttore di gara.. La reclamante sostiene, anche avanti questa C.D., che il proprio calciatore, dopo l’espulsione, non ha tenuto un comportamento verbale offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che dal referto arbitrale non si evince la reiterazione delle ingiurie e delle offese dopo il provvedimento di espulsione; n ritenuta pertanto che la sanzione possa essere adeguatamente ridotta; DECIDE a) di accogliere il reclamo della Pol.Collemarino 98, per l’effetto riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Andreoni Michele; b) di restituire la tassa reclamo.
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